Installare l’ascensore in condominio in un secondo momento è possibile, installazione infatti non sempre presente negli stabili.
In particolar modo l’assenza dell’ascensore è possibile notarla negli edifici storici e, qualora fossero presenti, non si tratta di installazioni già presenti in origine, ma realizzate nel tempo. Gli edifici di recente costruzione invece, all’interno dei quali l’ascensore è presente dall’origine, presentano dei problemi riguardanti la ripartizione delle spese.
La normativa, equiparando l’ascensore alle scale, rende applicabile il dettato dell’articolo 1124 del codice civile. Tale questione è stata poi avallata dalla legge 220/2012 istituendo che le scale e gli ascensori sono mantenute dai proprietari delle unità immobiliari che ne usufruiscono “purché sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell’impianto ed in quelle di manutenzione dell’opera” (Cass. n. 20902/2010).
La ripartizione delle spese relative all’installazione e alla manutenzione dell’ascensore in condominio è suddivisa tra i proprietari delle varie unità immobiliari, sia in riferimento al valore delle singole unità immobiliari sia considerando in misura proporzionale l’altezza dei singoli piani rispetto al suolo.
Per quanto riguarda il caso di un ascensore installato in un periodo successivo alla costituzione del condominio la situazione è diversa. Ciò perché potrebbe essere differente anche la proprietà dello stesso immobile. Nel caso in cui i condomini non volessero usufruire del servizio potrebbero essere esentati dalla spesa.
Un altro caso da considerare è quello dell’installazione dell’ascensore in condominio ai sensi della norma sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Secondo la norma (articolo 2 comma 2 della legge 13/1989) se nello stabile è presente un condomino disabile, trascorsi tre mesi dalla richiesta all’assemblea, questi potrà installare, a proprie spese, l’impianto di ascensore o di strutture dedicate all’abbattimento delle barriere architettoniche. La estende, inoltre, questa possibilità anche nel caso in cui il soggetto disabile non abiti nel condominio ma vi si debba recare per altri motivi.