Quante deleghe sono permesse in assemblea condominiale è sempre una domanda che numerosi condòmini si pongono.
Facciamo chiarezza una volta per tutte su questo tema. L’articolo 67 del Codice Civile stabilisce che negli edifici con più di 20 condòmini, il delegato non possa ricevere un numero di deleghe maggiore a un quinto del numero complessivo di cui si compone il condominio e che contestualmente non superino il quinto del valore dell’edificio.
Facciamo un esempio pratico: nel caso in cui il vostro edificio sia composto da 45 famiglie differenti, ogni condòmino può rappresentare massimo nove persone, tenendo in considerazione che i millesimi rappresentati non superino i 200. Nel caso in cui questa soglia venga superata non è possibile farsi rappresentare in assemblea né da un condomino e né dall’amministratore, al quale è vietato ricevere deleghe.
Secondo la legge la delega deve avvenire per via scritta e nel caso in cui un’unità immobiliare appartiene in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea designato dai comproprietari interessati. Invece se gli edifici sono diversi con tetti ed impianti autonomi, ma hanno delle parti in comune si può parlare di supercondominio. In questo caso, quando I condòmini sono più di 60 ciascuno deve designare il proprio rappresentate all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni e per la nomina dell’amministratore.