L’installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto di un’abitazione privata è diventata ormai una procedura semplice,
basta semplicemente effettuare una comunicazione al comune di residenza mediante il cosiddetto “modello unico per fotovoltaico”. Diverso è se si vogliono installare pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale. Infatti, se il tetto su cui si vuole installare l’impianto è quello di un condominio, la questione si complica.
L’articolo 1122-bis del codice civile disciplina le opere particolari e l’iter da seguire per portarle a termine in ambito condominiale. In merito all’installazione del fotovoltaico, tale articolo dispone che:
“E’ consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate al servizio di singole unità sul lastrico solare, su ogni altra superficie idonea comune e sulle parti di proprietà dell’interessato”
In pratica, ogni condomino è libero di installare pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale per la produzione di energia elettrica a uso personale, anche senza permesso dell’assemblea o l’unanimità di una eventuale votazione. L’interessato deve, però, comunicare la sua volontà all’amministratore poiché questa comporta la modifica delle parti comuni. Inoltre deve specificare il contenuto e le modalità di esecuzione degli interventi relativi all’installazione dell’impianto. A questo punto, l’amministratore di condominio avrà il compito di convocare l’assemblea al fine di effettuare le eventuali delibere del caso. Infatti, l’assemblea ha solo il potere di deliberare degli opportuni accorgimenti, quindi può solo prescrivere modalità alternative per l’installazione o imporre particolari cautele come la messa in sicurezza di parti del tetto.
Grazie all’articolo 1122-bis, il singolo condomino che vuole installare pannelli fotovoltaici sul tetto del condominio, può procedere senza l’autorizzazione dell’assemblea. L’unico caso in cui quest’ultima può negare tale intervento si verifica quando l’installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale possa compromettere la sicurezza dell’edificio oppure se ne altera il decoro architettonico.